Art. 27.

      1. Al capo I del titolo XII del testo unico, dopo l'articolo 135 è aggiunto il seguente:

      «Art. 135-bis. - (Visite di controllo dei parlamentari, dei consiglieri e degli assessori regionali e provinciali). - 1. I deputati e i senatori della Repubblica, i Ministri della Repubblica, i consiglieri regionali e i consiglieri provinciali delle province autonome, gli assessori regionali e gli assessori provinciali delle province autonome, nell'ambito territoriale di propria competenza, hanno libero accesso alle strutture di cura e riabilitazione iscritte negli albi di cui all'articolo 116, per la verifica delle condizioni di attività e del rispetto della normativa nazionale, regionale e provinciale.
      2. Nello svolgimento delle loro competenze, i soggetti di cui al comma 1 sono comunque tenuti al rispetto del diritto alla riservatezza su fatti o notizie che riguardano singole persone».